Attestazioni SOA

Quadro Normativo

Il sistema di qualificazione per l'accesso alle gare d'appalto superiori ad € 150.000 è affidato agli Organismi di Attestazione SOA di diritto privato (D.P.R. 34/2000) i quali sono autorizzati ad agire sul territorio nazionale per la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale delle aziende (società di persone, società di capitali, consorzi) che intendono eseguire lavori in ambito pubblico.

In questo contesto, l'Attestazione SOA non rappresenta soltanto un obbligo di legge ma uno strumento a tutela delle imprese concorrenti sul mercato e degli utenti finali dell'opera pubblica, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità.

La recente pubblicazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50 del 18/04/2016) ha comportato l'abrogazione del vecchio Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e parzialmente ed in forma differita del relativo Regolamento Attuativo n. 207/2010. Tra le novità più rilevanti del Nuovo Codice spicca l'assenza di un Regolamento Attuativo, che viene sostituito da una molteplicità di atti costituiti da linee guida di carattere generale che vengono periodicamente aggiornate, proposte da Anac ed adottate con Decreti Ministeriali. 

La dinamicità e allo stesso tempo la complessità del quadro normativo di settore creano l'esigenza da parte delle Aziende che intraprendono l'iter di Attestazione SOA di poter contare su un partner tecnico che sia in grado di individuare soluzioni efficaci, in linea con le prescrizioni vigenti, per il conseguimento del massimo obbiettivo di "categorie" e "classifiche di importo" con il minor dispendio di tempi e di risorse.

 

D.Lgs. 50/2016D.Lgs. 50/2016 [1.149 Kb]

Tempi, Modalità di conseguimento e Costi

L'Attestazione SOA  ha una validità quinquennale, con obbligo di Verifica triennale dei Requisiti di ordine Speciale, e viene rilasciata sulla base di un' analisi tecnica ed economica degli ultimi cinque esercizi di attività dell'impresa precedenti la richiesta di qualificazione.

La verifica dei requisiti di ordine generale viene svolta sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'impresa attestanda attraverso l'acquisizione autonoma da parte della SOA dei riscontri inviati dai vari Enti, mentre per il controllo dei requisiti di ordine speciale la SOA valuterà la documentazione ufficiale inviata dal cliente.

COSTI

La tariffa minima per conseguire l’attestazione di prima qualificazione e di rinnovo è determinata con la seguente formula:

P “CORRISPETTIVO BASE” = C/12.500 + (2 x N + 8) x 413,16 euro x 1,0413 x R

nello specifico:

C = importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = numero delle categorie per le quali si chiede la qualificazione

R = coefficiente dell’incremento registrato dall’indice ISTAT del costo della vita, per il 2022 è pari a 1,331.

Gli incrementi di classifica, le integrazioni di una o più categorie, le variazioni "minime" che non producono effetti su categorie e classifiche, e i costi di verifica triennale vengono determinati attraverso l'applicazione di altrettante formule di calcolo. 

La SPL Servizi per le imprese Vi fornirà in tempo reale i costi dell'Attestazione con applicazione del corrispettivo minimo previsto dal tariffario ANAC, e attraverso la prevalutazione eliminerà il rischio di presentazione di documentazione non idonea velocizzando cosi l'intera procedura di attestazione.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I Requisiti di ordine generale attestano l'esistenza di un'azienda sul piano giuridico e ne dimostrano la correttezza imprenditoriale. Essi vanno verificati in capo ai soggetti che detengono poteri di rappresentanza nonchè dirigenziali, inclusi i cessati entro un anno dalla carica. La documentazione attraverso cui è possibile rilevare tali informazioni è la seguente: 

 1. Certificato della Camera di   Commercio

 2. Visura Storica dell’impresa

 3. Certificato delle Sanzioni   Amministrative

 4. Certificato dell’Agenzia   Entrate

 5. Certificato sull’osservanza della L. 68/99  (disabili) 

 6. D.U.R.C.

 7. Casellario Giudiziale dei Legali rappresentanti e Direttori Tecnici e Soggetti cessati

 8. Nulla Osta Antimafia dei Legali rappresentanti e Direttori Tecnici

La SOA acquisisce autonomamente la suddetta documentazione attraverso la presentazione da parte del cliente di dichiarazioni rese su apposita modulistica fornita al momento della sottoscrizione del contratto di Attestazione. 

Per conseguire classifiche pari o superiori alla III o se l’impresa intende avvalersi del c.d. Incremento Convenzionale Premiante, deve produrre copia dichiarata conforme di un Certificato di Qualità (ISO 9001), nel settore EA28, rilasciato da un Ente accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI  EN ISO/IEC 17021. La veridicità di tale documento  deve essere accertata dalla SOA presso il sito di ACCREDIA o presso l’Ente emittente. 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I Requisiti di ordine speciale possono essere raggruppati nei seguenti quattro punti: 

1 - adeguata capacità economico-finanziaria

2 - adeguata dotazione di attrezzature tecniche

3 - adeguato organico medio annuo

4 - adeguata capacità tecnico-organizzativa

Per ADEGUATA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA si intende la disponibilità di idonei strumenti finanziari tali da poter supportare lavori la cui portata è riferita alle classifiche per le quali viene fatta richiesta di Attestazione SOA (vedi tabella 1), la documentazione con cui è possibile rilevare tale requisito è la seguente:

- Referenze Bancarie (basta anche un solo istituto bancario)

- Cifra d'affari in lavori (desumibile dai bilanci di esercizio)

- Patrimonio Netto Positivo (con riferimento all'ultimo bilancio depositato)

 

Classifica   Richiesta 

(Cal) Cifra   d’affari in lavori

(per le società   di  persona   dal volume d’affare dalla dic. IVA;

per le altre dal   conto ec.:la somma dei righi A1+ A2+ A3+ A4 )

Classifica

Euro

100%   Euro

I

258.000

258.000

II

516.000

516.000

III

1.033.000

1.033.000

III BIS

1.500.000

1.500.000

IV

2.582.000

2.582.000

IV BIS

3.500.000

3.500.000

V

5.164.000

5.164.000

VI

10.329.000

10.329.000

VII

15.494.000

15.494.000

VIII

illimitato

20.658.000

L' ADEGUATA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE si riferisce al valore delle attrezzature tecniche che deve essere pari o superiore al 2% della cifra d'affari in lavori necessaria al conseguimento della qualificazione richiesta. Tale valore è composto da:

A. Ammortamenti delle attrezzature in proprietà (solo Beni Strumentali verificabili attraverso l'acquisizione del libro cespiti);

B. Canoni di locazione finanziaria di Beni Strumentali (Leasing - si acquisiscono contratti, fatture e relativo stralcio del registro iva acquisti);

C. Noli  a freddo Stabili di Beni Strumentali (di durata minima quinquennale -si acquisiscono contratti, fatture e relativo stralcio del registro iva acquisti );

D. Noli a freddo temporanei di Beni Strumentali (riscontrabili attraverso l'acquisizione delle relative fatture e stralcio registro iva acquisti);    E. Beni strumentali di valore inferiore a 516 euro (verificabili attraverso il libro cespiti o se non inseriti in esso attraverso le fatture passive);   F. Ammortamenti figurativi;     L’ ADEGUATO ORGANICO MEDIO ANNUO è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo decennio.Il costo complessivo del personale è composto dalla somma della spesa sostenuta per salari e stipendi più gli oneri sociali, più il T.F.R., più il trattamento di quiescenza (è da escludere la voce del conto economico altri costi relativi al costo del personale - per verificare il requisito la SOA chiede l'acquisizione dei DM10 completi di ricevuta di trasmissione UNIEMENS). Il valore minimo del costo del personale prevede due ipotesi:    1.Il costo complessivo del personale non deve essere inferiore al 15% della cifra d’affari di cui almeno il 6%  di personale operaio.    2.Il costo complessivo del personale non deve essere inferiore al 10% della cifra d’affari di cui almeno l’ 8 % per personale tecnico assunto a tempo Indeterminato.   Per le Ditte Individuali e per le Società di Persona il requisito dell’organico può essere dimostrato anche dalla RETRIBUZIONE MEDIA CONVENZIONALE INAIL, essa viene riconosciuta in capo ai Titolari nelle Ditte Individuali e a tutti i soci facenti parte di s.n.c. o s.a.s..

Per ADEGUATA CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA si intende il know-how aziendale, ossia quel bagaglio di esperienza nel settore comprovato attraverso l'impiego di persone qualificate idonee a rivestire il ruolo di Direttore Tecnico, ancorchè le certificazioni dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio. 

La Direzione Tecnica può essere affidata ad uno o più soggetti cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. Detto ruolo può essere rivestito dal soggetto per una sola Società Attestata in ottemperanza del Principio di Unicità dell'incarico. Il Direttore Tecnico deve possedere i seguenti requisiti professionali:

•Laurea in ingegneria, architettura o altro titolo equipollente in UE;

•Diploma universitario in Ingegneria, architettura o altro titolo equipollente in UE;

•Diploma di geometra o di Perito Industriale Edile o equivalente titolo di studio tecnico (Perito Industriale) quest'ultima solo per la qualificazione in categorie che non vadano oltre la III classifica;

•Esperienza acquisita come responsabile della condotta lavori per un periodo non inferiore a 5 anni (60 mesi) anche non consecutivi da dimostrare con idonei certificati di esecuzione lavori;   •I soggetti che alla data del 01/03/2000 svolgevano la funzione di direttore tecnico possono conservare tale incarico solo presso la stessa impresa anche se non sono in possesso di idoneo titolo di studio;   Per i beni mobili (OS2 A-B) ed immobili (OG2) sottoposti a tutela da parte dello Stato e scavi archeologici (OS25), la Direzione Tecnica deve avere dei specifici requisiti che sono:

OG 02

Laurea in architettura quinquennale o in conservazione di beni culturali, iscrizione all'albo ed esperienza biennale desumibile da CEL o Attestati nella categoria

OS 2 A-B

Restauratore di Beni culturali Esperienza di almeno 8 anni (OS2-A) oppure 6 anni (OS2-B) come responsabile della condotta lavori prima del 2001

OS 25

Laurea in Archeologia ed altri titoli di cui al D.M. 60/2009  

Per ottenere l’attestazione in una specifica categoria,  la somma dei lavori eseguiti e certificati negli ultimi 15 anni precedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, deve essere pari al 90% dell'importo della classifica richiesta.

 

Classifica di qualificazione

 richiesta

Lavori:

Importo complessivo dei certificati    dei lavori nella categoria richiesta

Classifica

Euro

90% (dell’importo di   classifica)

Euro

I

258.000

232.200

II

516.000

464.400

III

1.033.000

929.700

III BIS

1.500.000

1.350.000

IV

2.582.000

2.323.800

IV BIS

3.500.000

3.150.000

V

5.165.000

4.648.000

VI

10.329.000

9.296.100

VII

15.494.000

13.944.600

VIII

20.658.000

18.592.200

L'impresa può presentare le seguenti tipologie di Certificazione dei Lavori eseguiti:

- Committente Pubblico (è disponibile direttamente sul sito ANAC dal momento dell'emissione da parte della Stazione Appaltante)

- Committente privato (deve essere redatto e sottoscritto dalla Committente e dal Direttore dei Lavori, deve essere corredato da relativo contratto, fatture, eventuale computo metrico, titolo abilitativo e relative tavole progettuali da presentarsi in originale o copia autenticata, certificato di regolare esecuzione)

- In conto proprio (deve essere redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e corredato da fatture passive di acquisto materiali, relazione tecnica, titolo abilitativo e relative tavole progettuali da presentarsi in originale o copia autenticata, eventuali fatture di subappaltatori)

 

Attraverso le certificazioni sopra indicate, è necessario che, oltre a dimostrare l'esecuzione globale pari al 90% della classifica richiesta, si dimostri anche una delle seguenti condizioni:

- Un unico lavoro il cui importo sia pari al 40% della classifica richiesta

- Due lavori la cui somma sia pari al 55% della classifica richiesta

- Tre lavori la cui somma sia pari al 65% della classifica richiesta

 

Classifica di qualificazione

 richiesta

Verifica i Lavori di punta

n° 1 lavoro di importo pari al 40%

oppure   n° 2 lavori di importo pari al  55%

oppure   n° 3 lavori di importo pari al  65%

Classifica

Euro

(1 Lavoro)

40%

Euro

(2 lavori)

55%

Euro

(3 lavori)

65%

Euro

I

258.000

103.200

141.900

167.700

II

516.000

206.400

283.800

335.400

III

1.033.000

413.200

568.150

671.450

III BIS

1.500.000

600.000

825.000

975.000

IV

2.582.000

1.032.800

1.420.100

1.678.300

IV BIS

3.500.000

1.400.000

1.925.000

2.275.000

V

5.165.000

2.066.000

2.840.750

3.357.250

VI

10.329.000

4.131.600

5.680.950

6.713.850

VII

15.494.000

6.197.600

8.521.700

10.071.100

VIII

20.658.000

8.263.200

11.361.900

13.427.700

 

ATTESTAZIONI SOA CASI PARTICOLARI

ATTESTAZIONE SOA NELLA CATEGORIA OS2

In questo paragrafo, a titolo puramente riassuntivo indicheremo solo le peculiarità che distinguono la qualificazione nella categoria OS2 rispetto alle altre. Occorre innanzitutto l’indicazione nel certificato camerale dell’impresa della specifica attività svolta : “Conservazione e Restauro d’opere d’arte” . Per quanto riguarda l'organico le imprese con più di quattro addetti possono dimostrare l'adeguatà capacità organizzativa attraverso la presenza nel proprio organico di Restauratori (minimo 20% sul totale) e Collaboratori restauratori (minimo 40% sul totale). La Direzione Tecnica aziendale dovrà essere rappresentata anche da un Restuaratore (vedi specifica nel paragrafo Requisiti di ordine speciale).

LA QUALIFICA DI RESTAURATORE è DIMOSTRATA ATTRAVERSO:

•Diploma di  scuola di restauro statale non inferiore a 4 anni   •Laurea in conservazione e restauro del patrimonio storico – artistico   LA QUALIFICA DI COLLABORATORE RESTAURATORE è DIMOSTRATA TRAMITE:

•Diploma di Accademia delle belle arti  con insegnamento triennale in restauro

•Laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro

•Diploma di  scuola di restauro statale non inferiore a 3 anni   Altra specifica riguarda la valutazione dei lavori di punta, i quali dovranno essere valutati come di seguito (vedi tabella):     Un unico lavoro pari ad 1/3 della classifica richiesta realizzato in un anno entro l'ultimo quindicennio   Due lavori pari al 50% della classifica realizzati in due anni entro l'ultimo quindicennio   Tre lavori pari al 60% della classifica realizzati in tre anni entro l'ultimo quindicennio

 

Classifica di qualificazione

 richiesta

Lavori:

Importo complessivo dei certificati  dei lavori nella   categoria richiesta

Verifica i Lavori di punta

Dalla somma dei lavori per intero anno, verificare:

Classifica

Euro

90% (dell’importo   di classifica)

Euro

1  anno

1/3

Euro            

2 anni

50%

Euro           

3 anni

60%

Euro             

I

258.000

232.200

86.000,00

          129.000,00

          154.800,00

II

516.000

464.400

172.000,00

          258.000,00

          309.600,00

III

1.033.000

929.700

344.333,33

          516.500,00

          619.800,00

III BIS

1.500.000

1.350.000

500.000,00

          750.000,00

          900.000,00

IV

2.582.000

2.323.800

860.666,67

       1.291.000,00

       1.549.200,00

IV BIS

3.500.000

3.150.000

1.166.666,67

       1.750.000,00

       2.100.000,00

V

5.165.000

4.648.000

1.721.666,67

       2.582.500,00

       3.099.000,00

VI

10.329.000

9.296.100

3.443.000,00

       5.164.500,00

       6.197.400,00

VII

15.494.000

13.944.600

5.164.666,67

       7.747.000,00

       9.296.400,00

VIII

20.658.000

18.592.200

6.886.000,00

    10.329.000,00

    12.394.800,00

 

ATTESTAZIONE PER APPORTO DEL DIRETTORE TECNICO

L’impresa può attestarsi fino alla III classifica, in una qualsiasi categoria usufruendo eclusivamente o in aggiunta ai propri requisiti tecnici dell’esperienza del proprio direttore tecnico mediante i lavori da quest’ultimo svolti come responsabile della condotta lavori presso altre imprese negli ultimi 20 anni. Il direttore tecnico deve aver svolto analoga funzione presso un’altra impresa che risulti iscritta all’ A.N.C. (Albo Nazionale Costruttori) o attestata SOA per un periodo complessivo non inferiore a 5 anni di cui almeno 3 consecutivi nella stessa azienda. Lo svolgimento della funzione di direttore tecnico è dimostrato con la presentazione dei certificati di iscrizione all’albo o dell’attestazione SOA o dei certificati di esecuzione lavori . La valutazione dei lavori certificati è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo del lavoro e fino ad un massimo totale di € 2.500.000,00.

 

ATTESTAZIONE PER COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE

L’Impresa dotata di un proprop staff può conseguire l’attestazione anche per la progettazione utile per partecipare ad appalti di tipo integrati.

Lo staff può essere formato da laureati in Ingegneria o Architettura con almeno un soggetto abilitato alla firma dei progetti e da Diplomati Geometra o Perito Industriale. I componenti dello staff possono essere :

•assunti a tempo pieno e indeterminato; •Soci di SNC; •Soci accomandatari di S.A.S. •Titolari di Imprese Individuali

    Classifiche                           Composizione minima Staff

 fino alla III bis                     2 soggetti:  1laureato   + 1 diplomato

 dalla IV alla V                      4 soggetti:  2 laureati  +  2 diplomati

 dalla VI all'  VIII                   6 soggetti:  3 laureati  +  3 diplomati

 

ATTESTAZIONE PER AVVALIMENTO

Per Avvalimento si intende la facoltà di un’impresa (detta AUSILIATA) di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti posseduti da un’altra impresa (detta AUSILIARIA), la quale, si impegna a metterli a disposizione del richiedente per il tempo necessario. Si può ricorrere all’istituto dell’avvalimento sia in sede di gara, che in occasione dell’Attestazione SOA.

Per il conseguimento dell’Attestazione SOA tramite avvalimento, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata hanno l’obbligo di dimostrare attraverso idonea documentazione alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese (ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile). L’impresa ausiliata, presenta all’Organismo di Attestazione la dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della Attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.

 

ATTESTAZIONE A SEGUITO DI CESSIONE/AFFITTO/CONFERIMENTO DI AZIENDA O DI UN RAMO D'AZIENDA

La normativa di settore prevede la possibilità di conseguire l'attestazione SOA attraverso la verifica dei requisiti derivanti dall'acquisto/affitto/fusione/conferimento di un'azienda. La procedura di attestazione inizia con l'acquisizione da parte della SOA dell'atto di cessione/fusione/affitto/conferimento corredato dalla Perizia asseverata a cura di un esperto nominato dal Tribunale di competenza. La valutazione dei requisiti verrà svolta, come su indicato, attraverso il controllo di tutta la documentazione facendo esclusivamente riferimento a quanto indicato nella perizia e nell'atto.

L' ANAC ha ben definito i criteri che devono essere soddisfatti per far si che la cessione possa essere convalidata ed attestabile, e di seguito li riassumiamo nei seguenti quattro indicatori:

- I indicatore fa riferimento alla cifra d'affari relativa all'ultimo esercizio che deve essere almeno pari o superiore al 50% della media della cifra d'affari totale dell'ultimo quinquennio

- II indicatore si riferisce al trasferimento del personale, fondamentale è il passaggio della Direzione Tecnica per garantire la trasmissione del know-how aziendale

- III indicatore consiste nel passaggio delle attrezzature che devono essere quantitativamente e tipologicamente idonee a poter svolgere le attività trasferite

- IV indicatore è desumibile dalla cifra d'affari in lavori relativa all'anno antecedente l'atto di cessione, che dovrà essere almeno pari o superiore al 50% della media totale riscontrabile negli ultimi cinque esercizi. Questo indicatore fa riferimento ai rapporti intercorrenti al momento dell'atto, ossia ai lavori eseguiti oggetto di trasferimento, che siano certificati o in corso di esecuzione o assegnati in procinto di iniziazione (questi ultimi dovranno essere dettagliatamente annoverati nella perizia).

La SPL Servizi per le imprese garantisce supporto costante anche nell'ambito di questa fattispecie, collaborando sia con l'azienda per la presentazione della richiesta di nomina dell'esperto in Tribunale, che con il perito durante l'intera prassi di stesura della perizia fino alla contrattualizzazione con la SOA.